Il dipendente ha diritto di accedere anche all’indagine dell’investigatore privato ingaggiato proprio dal datore di lavoro
Sappiamo perfettamente che il lavoratore dipendente ha il diritto di accedere a tutti i propri dati personali trattati durante il rapporto di lavoro, comprese tutte le informazioni eventualmente raccolte dall’investigatore privato ingaggiato dal datore di lavoro.
Con la Newsletter dello scorso 11 settembre 2023, il Garante ha stabilito che l’impresa in questione, che fornisce servizi di pubblica utilità e che stata sanzionata con una multa pari ad euro 10 mila, ha commesso un illecito circa il trattamento dei dati personali afferenti al lavoratore e circa il rifiuto ad assecondare la “richiesta di accesso agli atti” trasmessa più volte dal lavoratore.
L’impresa in questione si limitava a rifiutare le diverse domande di accesso agli atti semplicemente motivando che le richieste erano “troppo generiche” e che bisognava indicare “nel dettaglio” anche tutte le informazioni sulle quali si inoltrava l’istanza ed, infine, il datore di lavoro in maniera scorretta non aveva fatto nessun riferimento alle indagini investigative fatte eseguire sul proprio conto.
Nel frattempo, al prestatore di lavoro in questione veniva comunicato il licenziamento per motivi disciplinari a cui seguì a stretto giro l’impugnazione dalla quale scaturì, dopo quasi un anno, un apposito giudizio civile da cui, soltanto in quel frangente, il dipendente veniva a conoscenza dell’esistenza e del contenuto di questa relazione sottoscritta dall’agenzia investigativa costituita da fotografie, rilevazioni GPS, descrizioni di luoghi e di persone e di situazioni.
Da tale relazione investigativa, che poteva tornare utile al lavoratore per esercitare il proprio diritto di difesa, sono stati presi in considerazione tutti gli elementi su cui si è incentrata l’intera contestazione disciplinare.
Il Garante, quindi, sanziona l’impresa in quanto ha l’obbligo di fornire al lavoratore tutte le informazioni reperite sulla sua persona in forma completa ed aggiornata, comprese quelle dettagliate nella eventuale relazione dell’investigatore privato ingaggiato dalla stessa, in conformità degli articoli 12 e 15 del Regolamento sulla Privacy oltre al dovere di indicare, infine, anche l’origine dei dati personali qualora non siano raccolti direttamente dal Titolare del Trattamento dei Dati Personali presso il lavoratore.