Scatta la reintegra nel posto di lavoro se il licenziamento collettivo non esplicita le modalità di applicazione dei criteri di scelta

Con la Sentenza n° 9800 del 25 marzo 2022 emessa dalla Corte di Cassazione un gruppo di lavoratori dipendenti, licenziati seconda la modalità “collettiva”, hanno ottenuto la reintegra nel posto di lavoro in quanto nella comunicazione prodotta dall’impresa, ai sensi dell’art. 4, comma 9, Legge 223/1991, non sono state definite le modalità operative da prendere in considerazione nell’applicare i “criteri di scelta” dei lavoratori da licenziare che sono stati, in precedenza, stabiliti di concerto con le organizzazioni sindacali.

In Corte di Appello i lavoratori dipendenti hanno ottenuto unicamente un’indennità a titolo di risarcimento in quanto il tale giudizio si è deciso che l’errore fosse soltanto di natura “formale” e che, pertanto, nella sostanza si è rispettata la legge in tema di licenziamenti collettivi.

Per la Corte di Cassazione l’indicazione, nella comunicazione in questione, delle modalità operative da prendere in considerazione nell’applicare i “criteri di scelta” dei lavoratori da licenziare è di fondamentale importanza in quanto esclusivamente in tale maniera i dipendenti “interessati”, le organizzazioni sindacali e gli uffici pubblici preposti possono verificare - contestualmente e anche nella fase successiva - la correttezza della procedura di licenziamento collettivo.

Concludendo, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso dei dipendenti riconoscendo loro anche il diritto ad essere reintegrati sul posto di lavoro.