Anche le anomalie del Gps diventano prove per un licenziamento con giusta causa

La Corte di Strasburgo, e vale a dire la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha stabilito - per la prima volta su un caso di sorveglianza sul lavoro - con la Sentenza n. 26968/1616 che il Gps, installato sulle autovetture aziendali in uso ai dipendenti, non comprime i diritti alla vita privata.

Pertanto, è conforme alla “Convenzione dei Diritti dell’Uomo” ogni tipologia di geo-localizzatore installato su veicoli aziendali per rilevare e tracciare i chilometri percorsi. Dunque, la Corte Europea ha fissato i criteri per assicura il corretto bilanciamento tra i diritti del lavoratore dipendente e quelli del datore di lavoro con la possibilità, per quest’ultimo, di utilizzare i dati del Gps anche per reperire adeguate prove in caso di licenziamento con giusta causa.

Riportando sinteticamente il caso oggetto della sentenza in questione si è constatato come il dipendente (un informatore scientifico) abbia ricevuto dal datore di lavoro (un’azienda farmaceutica) un’automobile che poteva utilizzare anche per fini privati con l’obbligo di rimborsare eventuali chilometri percorsi al di fuori dell’attività lavorativa. La casa farmaceutica informa preventivamente l’informatore scientifico che è stato installato un Gps e, in questo frangente, il dipendente si oppone all’installazione del dispositivo in questione in quanto a suo dire in contrasto con il trattamento dei dati personali.

Infine, l’impresa avvia un procedimento disciplinare e il conseguente licenziamento in quanto era emerso che il lavoratore non completava le otto ore giornaliere di lavoro e perché aveva manomesso il Gps rimuovendo la relativa scheda Gsm.

Viene così respinto il ricorso avanzato dal dipendente e, nelle motivazioni, la Corte Europea stabilisce che non è stato violato l’articolo 8 della “Convenzione dei Diritti dell’Uomo” perché la rilevazione dei chilometri percorsi non ha generato nessuna grave ingerenza nella sfera privata del dipendente per il fatto che il lavoratore è stato informato che si sarebbe aperto un procedimento disciplinare qualora ci sia contrasto tra i dati rilevati e i dati indicati dal dipendente e, per terminare, perché la rilevazione dei chilometri percorsi è servita unicamente per il datore di lavoro per controllare le spese aziendali.