Divieto di licenziamento prolungato come introdotto dal Decreto Ristori del 28 ottobre 2020 a prescindere dall’utilizzo della cassa integrazione o dell’esonero contributivo
Il Decreto Ristori proroga il divieto di licenziamento fino al 31 gennaio 2021, applicabile a prescindere dall’utilizzo della cassa integrazione o dell’esonero contributivo.
La nuova disposizione supera dunque il meccanismo del “divieto mobile” introdotto dal Decreto Agosto, il quale - legando il blocco dei licenziamenti alla disponibilità dell’ammortizzatore o degli sgravi – aveva creato all’indomani della sua entrata in vigore non pochi problemi interpretativi ed applicativi.
In base alla nuova disposizione, fino al 31 gennaio 2021 continuerà ad essere vietato:
· iniziare procedure di licenziamento collettivo (salvo in caso di immediata riassunzione per cambio appalto);
· recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo “ai sensi dell’art. 3 L. 604/1966” (sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso ex art. 7 della medesima Legge).
In conformità a quanto già previsto dal Decreto Agosto, i licenziamenti collettivi e/o individuali per giustificato motivo oggettivo continueranno ad essere eccezionalmente consentiti solamente nei seguenti casi:
· licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività d’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività (in assenza di cessione di un complesso di beni o attività che possa essere qualificato come trasferimento d’azienda o ramo di essa);
· i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa ovvero ne sia disposta la cessazione;
· i licenziamenti intimati nei confronti di lavoratori che abbiano aderito ad accordi collettivi aziendali di incentivazione alla risoluzione dei rapporti di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. È previsto l’accesso alla NASpI anche qualora tali accordi prevedano la risoluzione consensuale del rapporto.
I licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo soggettivo restano estranei all’ambito di applicazione del divieto.