Garante della Privacy: il dipendente ha diritto di accedere ai dati sulla geolocalizzazione
Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter dell’11 settembre 2023,
afferma che è un diritto dei lavoratori dipendenti richiedere ed ottenere i dati sulla
geolocalizzazione, utilizzati dal datore di lavoro per elaborare i rimborsi chilometrici e la
retribuzione mensile oraria.
Il Garante ha comminato una sanzione di 20mila euro a una società incaricata della lettura
dei contatori di gas, luce e acqua, per non aver dato idoneo riscontro alle istanze di accesso
ai dati di tre dipendenti. I tre lavoratori, per verificare la correttezza della propria busta paga,
avevano chiesto alla ditta di conoscere le informazioni utilizzate per elaborare i rimborsi
chilometrici e la retribuzione mensile oraria, nonché la procedura per stabilire il compenso
dovuto.
In particolare avevano chiesto di poter conoscere i dati raccolti attraverso lo smartphone
fornito dalla società sul quale era stato istallato un sistema di geolocalizzazione che
permetteva agli operatori di individuare il tragitto da effettuare per raggiungere i contatori.
Non avendo ricevuto dall’allora datore di lavoro una risposta soddisfacente si erano rivolti al
Garante privacy con un reclamo.
Nel corso dell’istruttoria l’Autorità ha accertato che la società, in qualità di titolare del
trattamento, non aveva fornito un riscontro idoneo a quanto richiesto dai reclamanti,
nonostante la chiarezza e l’analiticità delle istanze, tra l’altro non comunicando loro i dati
trattati attraverso il GPS. La società, infatti, si era limitata ad indicare le modalità e gli scopi
per i quali venivano trattati. Una condotta risultata illecita in base ai principi della normativa
sulla privacy. Dalla rilevazione del GPS, infatti, come ha sottolineato il Garante privacy,
deriva indirettamente la geolocalizzazione dei dipendenti e, di conseguenza, un trattamento
di dati personali, quantomeno nel momento della lettura dei contatori. Il Garante ha pertanto
ordinato alla società di fornire ai reclamanti i dati relativi alle specifiche rilevazioni/coordinate
geografiche effettuate con il GPS dello smartphone e tutte le informazioni ricollegate al
trattamento richieste.
Il Garante ha precisato infine che la società, anche qualora non avesse ritenuto di poter dare
pieno riscontro alle richieste dei dipendenti, avrebbe dovuto indicare almeno i motivi specifici
per i quali non poteva soddisfare le istanze di accesso, rammentando il diritto dell’interessato
di presentare reclamo al Garante o ricorso giurisdizionale.
Fonte: Garante per la protezione dei dati personali