Garante della Privacy: il dipendente ha diritto di accedere ai dati sulla geolocalizzazione

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter dell’11 settembre 2023,

afferma che è un diritto dei lavoratori dipendenti richiedere ed ottenere i dati sulla

geolocalizzazione, utilizzati dal datore di lavoro per elaborare i rimborsi chilometrici e la

retribuzione mensile oraria.

Il Garante ha comminato una sanzione di 20mila euro a una società incaricata della lettura

dei contatori di gas, luce e acqua, per non aver dato idoneo riscontro alle istanze di accesso

ai dati di tre dipendenti. I tre lavoratori, per verificare la correttezza della propria busta paga,

avevano chiesto alla ditta di conoscere le informazioni utilizzate per elaborare i rimborsi

chilometrici e la retribuzione mensile oraria, nonché la procedura per stabilire il compenso

dovuto.

In particolare avevano chiesto di poter conoscere i dati raccolti attraverso lo smartphone

fornito dalla società sul quale era stato istallato un sistema di geolocalizzazione che

permetteva agli operatori di individuare il tragitto da effettuare per raggiungere i contatori.

Non avendo ricevuto dall’allora datore di lavoro una risposta soddisfacente si erano rivolti al

Garante privacy con un reclamo.

Nel corso dell’istruttoria l’Autorità ha accertato che la società, in qualità di titolare del

trattamento, non aveva fornito un riscontro idoneo a quanto richiesto dai reclamanti,

nonostante la chiarezza e l’analiticità delle istanze, tra l’altro non comunicando loro i dati

trattati attraverso il GPS. La società, infatti, si era limitata ad indicare le modalità e gli scopi

per i quali venivano trattati. Una condotta risultata illecita in base ai principi della normativa

sulla privacy. Dalla rilevazione del GPS, infatti, come ha sottolineato il Garante privacy,

deriva indirettamente la geolocalizzazione dei dipendenti e, di conseguenza, un trattamento

di dati personali, quantomeno nel momento della lettura dei contatori. Il Garante ha pertanto

ordinato alla società di fornire ai reclamanti i dati relativi alle specifiche rilevazioni/coordinate

geografiche effettuate con il GPS dello smartphone e tutte le informazioni ricollegate al

trattamento richieste.

Il Garante ha precisato infine che la società, anche qualora non avesse ritenuto di poter dare

pieno riscontro alle richieste dei dipendenti, avrebbe dovuto indicare almeno i motivi specifici

per i quali non poteva soddisfare le istanze di accesso, rammentando il diritto dell’interessato

di presentare reclamo al Garante o ricorso giurisdizionale.

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali