Il Lavoro Agile ovvero lo Smart Working: il dipendente ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’uso della propria connessione internet

Con la risposta n° 371 del 24 maggio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito circa il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti in modalità “agile” (smart working) per l’utilizzo della connessione internet dell’abitazione e/o della connessione internet proveniente dal dispositivo cellulare di proprietà degli stessi lavoratori.

Tali chiarimenti vertono anche in merito alla determinazione del reddito da lavoro dipendente e anche in merito al regime di deducibilità ai fini del reddito d’impresa.

Nei luoghi di lavoro i rapporti tra i dipendenti e i datori di lavoro sono continui e tra l’altro può accadere normalmente che per “snellezza operativa” i lavoratori sostengono di tasca propria delle piccole spese che sono di competenza dell’impresa che immediatamente poi rimborsano. Tra queste piccole spese si ricordano gli acquisti di pile della calcolatrice d’ufficio, delle matite, delle penne e in generale tutte gli altri articoli di cancelleria di modico valore e comunque a tutti gli altri beni che vengono utilizzati in azienda che costano pochissimi euro.

L’Amministrazione Finanziaria dello Stato Italiano, per il tramite del Ministero delle Finanze, in relazione a tutto ciò già si espresse con la Circolare n° 236 del 23 dicembre 1997 che viene ripresa in questo periodo, in cui oramai si sono consolidati i rapporti di lavoro in modalità agile, dall’Agenzia delle Entrate la quale tiene a fornire chiarimenti in merito alla determinazione del reddito da lavoro dipendente e anche in merito al regime di deducibilità ai fini del reddito d’impresa.

Come stabilito da questa Circolare n° 236 del 23 dicembre 1997 del Ministero delle Finanze tali piccole spese anticipate - e chiaramente prima “accordate” dal datore di lavoro e anche documentate - dal lavoratore per “snellezza operativa” non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

Nei casi dei lavoratori agili c’è da precisare che, anche se tali spese non sono state autorizzate dal datore di lavoro, queste non concorrono comunque alla formazione del reddito da lavoro dipendente in quanto rappresentano “un’obbligo implicito della prestazione lavorativa pattuita” nonostante il datore sia stato impossibilitato a scegliere e a stipulare liberamente il contratto relativo alla connessione internet.

Concludendo pertanto si ritengono tali spese anticipate dal dipendente “deducibili” ai sensi dell’art. 95, comma 1, del TUIR in quanto assimilabili alle “spese per prestazioni di lavoro”.