Il Protocollo nazionale sul Lavoro Agile (smart working) per i datori di lavoro del settore privato

In data 7 dicembre 2021 è stato siglato il “Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile nel settore privato” tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le organizzazioni sindacali. Tale accordo sullo “smart working” stabilisce le linee guida per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e territoriale, che potrà all’occorrenza disciplinare nei diversi e specifici contesti produttivi sempre nel rispetto della Legge n° 81 del 2017 e degli accordi collettivi in essere.

I punti salienti del prima citato Protocollo sul Lavoro Agile sono i seguenti:

Adesione volontaria. La volontà del dipendente e del datore di lavoro saranno formalizzate con un accordo individuale e l’adesione del lavoratore subordinato resta volontario e dotata del diritto di recesso, ed infatti, in presenza di un giustificato motivo sia il datore e sia il prestatore di lavoro possono recedere prima della scadenza per il contratto a tempo indeterminato oppure senza preavviso qualora il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato.

Elemento molto importante è rappresentato dal fatto che il dipendente può rifiutarsi di accettare tale modalità di lavoro agile senza che questa implichi sanzioni disciplinari e gli estremi del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo.

Accordo individuale. L’accordo dovrà essere scritto come previsto dagli articoli 19 e 21 della Legge n° 81 del 2017 e dalle eventuali clausole previste dai CCNL.

Elementi caratterizzanti dell’accordo sono la durata (che potrà essere a tempo determinato oppure indeterminato) l’alternanza tra il periodo di lavoro svolto nei locali aziendali e il periodo effettuato al di fuori, i luoghi eventualmente esclusi, il diverso potere direttivo del datore di lavoro, gli strumenti di lavoro (che vengono forniti dall’impresa salvo diverso accordo tra le parti), i tempi di riposo e l’assenza di un preciso orario di lavoro.

Disconnessione. La prestazione lavorativa in “modalità agile” non viene svolta secondo un preciso orario di lavoro ma per il tramite del raggiungimento di specifici obiettivi. In ogni caso viene garantita – anche per il tramite di specifiche misure tecniche e/o organizzative - la “fascia di disconnessione” nella quale il dipendente non eroga la prestazione lavorativa.

Luogo e strumenti di lavoro. L’azienda fornisce la strumentazione lavorativa se non viene diversamente pattuito tra le due parti ed il luogo di lavoro sarà scelto dal dipendente purché siano rispettate le condizioni di sicurezza sul lavoro e di riservatezza dei dati aziendali. Non a caso anche i lavoratori agili hanno diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché alle stesse forme di welfare, di assistenza sanitaria integrativa e di previdenza complementare.

Formazione. Il datore di lavoro fornirà adeguata formazione ai dipendenti affinché venga assicurato un efficace e sicuro utilizzo della strumentazione di lavoro.