La Corte di Cassazione stabilisce che la prescrizione di 5 anni per i crediti vantati dai dipendenti decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro

Con la Sentenza n° 26246 del 6 settembre 2022 la Cassazione, se consideriamo l’entrata in vigore della Legge n° 92/2012 (Legge Fornero) e del D.Lgs. n° 23/2015 (Tutele Crescenti del Jobs Act), mette ordine sulla decorrenza della prescrizione dei crediti vantati dai lavoratori dipendenti dopo un lungo periodo in cui abbiamo assistito, invece, ad interpretazioni contrastanti tra i diversi Tribunali.

In pratica, con la Sentenza in questione si stabilisce che la prescrizione - ad eccezione dei contratti di lavoro del Pubblico Impiego - decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi dei contratti di lavoro a tempo indeterminato instaurati dopo l’introduzione della Legge Fornero e del Jobs Act in quanto questi non sono più basati su un “regime di stabilità reale” e sulla reintegra del posto di lavoro.

Tutto questo significa che un dipendente ha tempo 5 anni dalla fine del rapporto di lavoro - in maniera tale da non essere costretto a non far valere immediatamente i propri diritti per il timore di subire ritorsioni da parte del proprio datore di lavoro - per pretendere la riscossione del credito vantato ai sensi dell’art. 2948 del Codice Civile soltanto, però, se il credito in questione si riferisce a quelle voci che vengono corrisposte annualmente oppure con periodicità infra annuale e, dunque, ci troviamo ad esempio di fronte alle “retribuzioni, alle differenze retributive, al lavoro straordinario e alle festività” in quanto sappiamo che ci sono istituti coperti da una prescrizione decennale.

Diversamente, nei rapporti di lavoro ante Legge Fornero ed ante Jobs Act ne consegue che sono prescritti soltanto gli eventuali crediti maturati prima del 18 luglio 2007 (5 anni prima dell’entrata in vigore della Legge Fornero) e quelli maturati prima del 18 luglio 2022 se coperti da prescrizione decennale e, pertanto, la prescrizione in questi casi decorre entro i 5 anni già in costanza di rapporto di lavoro.

In seguito a  tale decisione della Corte di Cassazione è stata emanata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro la relativa Nota n° 1959 del 30 settembre 2022 tramite cui si forniscono chiarimenti specifici al fine di garantire al personale ispettivo una corretta adozione del provvedimento di diffida accertativa.