La F.I.D. (Federazione Italiana Dipendenti) aderisce al seguente protocollo sanitario redatto dal Governo.

INDICAZIONI OPERATIVE SANITARIE DA RISPETTARE NEL POSTO DI LAVORO

(come da “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” stipulato in data 14 marzo 2020 dal Governo Italiano e dai Ministeri interessati in relazione all’incontro con le parti sociali”)

1) INFORMAZIONE
Il datore di lavoro dovrà informare “preventivamente” i dipendenti e chiunque entri nel luogo di lavoro (clienti, fornitori e visitatori vari) circa le disposizioni delle Autorità affiggendo all’ingresso e nelle altre zone più visibili un apposito “cartello” oppure consegnando un “volantino” informativo.
Infine il datore di lavoro dovrà anche informare “preventivamente” coloro che intendono entrare nel luogo di lavoro (dipendenti, clienti, fornitori e visitatori vari) della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o che provenga dalle zone a rischio;

2) MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
I dipendenti prima dell’accesso al posto di lavoro potranno essere sottoposti a controlli da parte del datore di lavoro per la misurazione della “temperatura corporea”.
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° al dipendente non sarà consentito l’accesso a lavoro e sarà isolato e munito di mascherine fin quando non si contatterà il medico di famiglia.
Il datore di lavoro, in riferimento alla normativa sulla privacy, potrà conservare tale informazione fino al termine dello stato di emergenza anche se si suggerisce di non registrare tale dato acquisito. L’informativa sulla privacy potrà essere anche fornita oralmente dal datore di lavoro e la cui finalità di trattamento è motivata per prevenire il contagio del virus Covid-19;

3) MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
Per il datore di lavoro è d’obbligo l’individuazione dei percorsi di transito e di uscita al fine di ridurre le occasioni di contatto con i dipendenti.
Gli autisti di mezzi di trasporto, se è possibile, devono rimanere a bordo e possono entrare in contatto con gli uffici rispettando la distanza interpersonale di 1 metro e soltanto per le attività di carico e scarico.
Per i fornitori/trasportatori/altro personale esterno vi è l’obbligo di installare servizi igienici dedicati e pertanto vi è il divieto di usufruire dei bagni dei dipendenti. Quotidianamente va garantita la pulizia;

4) PULIZIA E SANIFICAZIONE
Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la “sanificazione” periodica di tutti gli spazi del luogo di lavoro (spogliatoi, postazioni di lavoro di tipo informatico e ossia tastiere, mouse e schermi).
Tale procedura di pulizia e di “sanificazione”, soltanto qualora è presente sul posto di lavoro una persona affetta da Covid-19, dovrà essere eseguita secondo la Circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute;

5) PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
È obbligatorio per tutte le persone presenti sul posto di lavoro il rispetto dell’igiene personale ed in particolare dell’igiene delle mani.
Il datore di lavoro è obbligato a mettere a disposizione prodotti detergenti per le mani;

6) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Qualora il lavoro imponga di lavorare ad una distanza interpersonale inferiore ad 1 metro, e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è obbligatorio lavorare con mascherine, guanti, occhiali, tute, camici e così discorrendo;

7) GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)
L’accesso agli spazi comuni è consentito per una sosta giusto per il tempo necessario e sempre mantenendo la distanza interpersonale di 1 metro. Tali spazi comuni devono essere soggetti a ventilazione continua;

8) ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)
Soltanto per il periodo dell’emergenza sanitaria, il datore di lavoro è obbligato a: a) chiudere i reparti diversi da quelli della produzione e di tutti i reparti che possono continuare ad essere operativi ricorrendo al lavoro a distanza, ossia il lavoro agile o presso il domicilio dei dipendenti (smart working); b) imporre dei turni di lavoro per far diminuire il più possibile i contatti creando gruppi di lavoratori distinti e autonomi; c) utilizzare gli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) per consentire l’astensione dal lavoro senza la perdita della retribuzione e soltanto se ciò non è possibile utilizzare le ferie arretrate e le ferie non ancora fruite;

9) GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
Il datore di lavoro è obbligato a introdurre orari di ingresso e di uscita differenti in maniera tale da evitare il più possibile i contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi e sala mensa).
Infine è obbligato il datore di lavoro a garantire all’ingresso e all’uscita la presenza di detergenti per le mani con relativo “indicazioni su apposito cartello”;

10) SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
Gli spostamenti all’interno del luogo di lavoro devono essere limitati al minimo indispensabile.
Le riunioni non sono consentite in presenza, ma con collegamento a distanza, e qualora siano ritenute necessarie e/o urgenti la partecipazione dovrà essere ristretta ad un numero di persone strettamente necessario e sempre rispettando la distanza interpersonale di 1 metro.
Sono annullati gli eventi interni, la formazione interna e quella esterna anche relativa ai corsi in aula per la sicurezza sul lavoro anche se già organizzati.
La formazione ammessa è quella a distanza.
Qualora una o più figure aziendali non sono riuscite a terminare i loro percorsi di formazione professionale e di quella inerente la sicurezza sul lavoro potranno continuare a svolgere la specifica mansione (esempio: il carrellista può continuare a lavorare come carrellista);

11) GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
Il datore di lavoro collabora con le Autorità per la definizione degli eventuali “contatti stretti” della persona affetta dal virus Covid-19 presente nel posto di lavoro;

12) SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/R.L.S.
Il datore di lavoro è obbligato per l’assunzione di nuovi dipendenti a sottoporre preventivamente tali persone a visita medica e, pertanto, soltanto dopo la visita medica i dipendenti assunti potranno accedere sul luogo di lavoro.
Le visite mediche periodiche non vanno interrotte e in merito alla prevenzione del contagio da virus Covid-19 il Medico collabora con il datore di lavoro e con il R.L.S. ossia il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

13) AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
Il datore di lavoro, con la partecipazione del R.L.S. e delle eventuali R.S.A./R.S.U., dovrà verificare le azioni fino a quel momento adottate per il contrasto del virus Covid-19.