L’Assegno di Inclusione prende il posto del Reddito di Cittadinanza: si punterà sulle offerte di lavoro, sulla formazione finanziata dalle Regioni e sui lavori utili per la collettività
Certamente una delle principali novità del “Decreto Lavoro 2023”, meglio conosciuto come il Decreto Calderone (Legge n. 85 del 3 luglio 2023 che converte il D.L. n. 48 del 2023), è l’introduzione dal 1° gennaio 2024 dell’Assegno di Inclusione che sostituisce il vecchio reddito di cittadinanza.
L’assegno di inclusione presuppone che il beneficiario aderisca ad un percorso personalizzato di lavoro e di formazione il quale viene abbinato ad un’altra misura denominata “Supporto per la Formazione e il Lavoro” la quale entrerà in vigore già a partire dal 1° settembre 2023 e i cui destinatari saranno quelli che non potranno beneficiare dell’assegno di inclusione.
Importi dell’assegno di inclusione, durata del beneficio e modalità di richiesta
L’importo riconosciuto, concesso per il tramite di una carta di pagamento elettronica denominata “carta di inclusione” con cui sarà possibile effettuare un prelievo entro il limite mensile di euro 100,00 per un singolo individuo, non potrà mai essere inferiore ad euro 480,00 mensili per 18 mensilità in quanto l’assegno di inclusione consiste in una integrazione del reddito familiare fino alla soglia di euro 6.000,00 annui ovvero euro 7.500,00 qualora tutti i componenti abbiano una età pari o superiore a 67 anni oppure qualora tutti i componenti abbiano una disabilità grave oppure qualora versino in condizione di non autosufficienza.
A tale importo può essere aggiunto un contributo per l’affitto fino ad un massimo di euro 3.360,00 annui che viene incrementato di ulteriori euro 1.800,00 annui qualora tutti i componenti abbiano una età pari o superiore a 67 anni oppure qualora tutti i componenti abbiano una disabilità grave oppure qualora versino in condizione di non autosufficienza.
Dopo il termine di 18 mesi vi sarà una sospensione di una mensilità per poi concedere l’assegno di inclusione per ulteriore 12 mesi.
In caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente o di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti il maggior reddito entro la soglia di euro 3.000,00 non concorre alla determinazione dell’assegno di inclusione.
Da qui si evince che l’assegno di inclusione è stato strutturato sia per rispondere alle esigenze immediate del nucleo familiare in questione e sia per incentivare e premiare chi si dà da fare per trovare un impiego.
Destinatari dell’assegno di inclusione e obblighi da rispettare
È riconosciuto a tutti quei nuclei familiari con almeno un componente che versi in una delle seguenti condizioni: disabilità, minorenne, persona con almeno 60 anni di età e persona in condizione di svantaggio ed inserito in un programma dei servizi sociali territoriali.
I destinatari dell’assegno di inclusione, con età compresa tra i 18 e i 29 anni che non hanno adempiuto agli obblighi di istruzione, dovranno frequentare i percorsi di istruzione degli adulti di primo livello.
Tutti i componenti dei nuclei familiari - ad eccezione dei componenti con età superiore ai 60 anni, di coloro con disabilità, dei componenti affetti da patologie oncologiche, dei componenti con carichi di cura nei confronti dei familiari più deboli e di coloro che sono stati vittime di violenze di genere e le donne vittime di violenza - saranno obbligati ad aderire ad un apposito percorso personalizzato di formazione e/o di lavoro dopo essersi presentati prima ai servizi sociali territoriali e successivamente ai centri per l’impiego ovvero presso le agenzie per il lavoro.
Infine, i beneficiari saranno obbligati ad accettare un’offerta di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale tranne nel caso in cui vi siano figli minori di quattordici anni (in quest’ultimo caso l’offerta di lavoro va accettata se non eccede la distanza di 80 chilometri o che sia raggiungibile con un tempo massimo di 120 minuti con i mezzi pubblici di trasporto).
Tale obbligo vige anche qualora l’offerta di lavoro a tempo indeterminato non sia inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno oppure qualora venga proposto un contratto di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione) se non eccede la distanza di 80 chilometri o che sia raggiungibile con un tempo massimo di 120 minuti con i mezzi pubblici di trasporto).
Gli altri requisiti per ottenere l’assegno di inclusione
Alla data di presentazione della domanda, e anche per tutta la durata del beneficio, il richiedente dovrà essere: cittadino europeo o un suo familiare con diritto di soggiorno e residente in Italia assieme al resto del nucleo familiare da almeno cinque anni di cui gli ultimi due in maniera continuativa.
Requisiti soggettivi per ottenere l’assegno di inclusione
Il richiedente non deve essere sottoposto a misura cautelare o di prevenzione, non deve avere sentenze definitive di condanna o di patteggiamento intervenute negli ultimi 10 anni.
Requisiti economici per ottenere l’assegno di inclusione
Il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
· un ISEE in coro di validità non superiore ad euro 9.360,00 che con la presenza di minorenni scaturisce dal calcolo stabilito dall’art. 7 del DPCM n. 159 del 2013;
· un valore del reddito familiare inferiore ad euro 6.000,00 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di riferimento.
Requisiti patrimoniali per ottenere l’assegno di inclusione
Patrimonialmente parlando il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
· un valore ai fini IMU (ad eccezione della casa di abitazione) non superiore ad euro 30.000,00;
· un valore mobiliare non superiore ad euro 6.000,00 il quale potrà essere sforato entro la soglia di euro 2.000,00 per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo (fino ad un massimo di euro 10.000,00) incrementato di ulteriori euro 1.000,00 per ogni minorenne successivo al secondo.
Tali massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000,00 per ogni componente disabile e di euro 7.500,00 per ogni componente con disabilità grave oppure in condizione di non autosufficienza;
· nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere la piena disponibilità di autovetture di cilindrata superiore a 1600 cc o di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc che sono stati immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta;
· nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere la disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto nonché di aeromobili di ogni genere.
Per finire, si illustra sinteticamente quanto è stato introdotto dalla Legge n. 85 del 3 luglio 2023, che ha introdotto l’assegno d inclusione prima dettagliato, e vale a dire il funzionamento della misura denominata “Supporto per la Formazione e il Lavoro” la quale entrerà in vigore già a partire dal 1° settembre 2023 e i cui destinatari saranno quelli che non potranno beneficiare dell’assegno di inclusione.
Con tale ultima misura i beneficiari, per ricevere mediante un bonifico mensile da parte dell’INPS l’indennità di partecipazione pari ad euro 350,00 per 12 mensilità, dovranno partecipare ai progetti del servizio civile universale e ai progetti utili alla collettività in ambito sociale, culturale e ambientale da svolgere presso il comune di residenza in maniera gratuita e dovranno partecipare ai progetti di orientamento e accompagnamento al lavoro e ai percorsi formativi.
La presente misura può essere richiesta anche dai singoli componenti dei nuclei familiari che percepiscono l’assegno di inclusione purché non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all’art. 2, comma 4, del Decreto Lavoro.