Licenziamenti: ecco cosa accade dal prossimo 1° luglio

Dal prossimo 1° luglio scatterà la fine del blocco dei licenziamenti per motivi economici, non rientranti nei casi di eccezione che ben si conoscono (tra cui cambio d’appalto, cessazione definitiva dell’impresa e risoluzione consensuale con incentivo) per le aziende della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), mentre, scatterà dal 1° novembre la fine di tale obbligo per i datori di lavoro che utilizzano l’assegno ordinario del FIS, dei Fondi bilaterali alternativi, dei Fondi delle Province Autonome di Trento e Bolzano e il trattamento della Cassa Integrazione in Deroga (CIGD).

La FID auspica che tale blocco dei licenziamenti sia prorogato oltre la data del 1° luglio almeno per quei comparti che hanno subito più perdite e/o che ancora non sono state nella possibilità di agganciarsi adeguatamente alla ripresa.

Per completezza di informazione, le imprese che rientrano nel campo di applicazione della CIGO sono le seguenti:

1.       Imprese manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;

2.       Cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quelle degli operai delle imprese industriali, fatta eccezione delle cooperative ex DPR n. 602/1970, per le quali l’art. 1 del DPR non prevede la contribuzione per la CIG;

3.       Imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;

4.       Cooperative agricole, zootecniche e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato;

5.       Imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film di sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche;

6.       Imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;

7.       Imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

8.       Imprese addette agli impianti telefonici ed elettrici;

9.       Imprese addette all’armamento ferroviario;

10.   Imprese industriali degli Enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;

11.   Imprese industriali ed artigiane dell’edilizia e affini;

12.   Imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o escavazione di materiale lapideo;

13.   Imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalle attività di escavazione.

Dal 1° luglio 2021 resta confermato quanto già affermato con la legge n. 178/2020 e vale a dire che le imprese che ricadono nel campo di applicazione della Cassa integrazione con causale Covid-19 e che intendono ricorrere agli ammortizzatori sociali non possono avviare le procedure individuali e collettive di licenziamento per il periodo decorrente dalla presentazione della domanda e per la durata del trattamento fruito. Tale casistica avviene senza il pagamento del contributo addizionale e fino al 31 dicembre 2021.

Pertanto in merito al momento rispetto al quale scatta il blocco dei licenziamenti esso opera dal momento in cui viene presentata l’istanza di ammortizzatore sociale e, quindi, gli eventuali recessi adottati prima restano fuori e, per una eventuale impugnativa degli stessi, occorrerà rifarsi alle norme che disciplinano i licenziamenti.