Oltre al singolo lavoratore anche i sindacati richiedenti hanno il diritto di ricevere l’informativa sui sistemi automatizzati digitali

Come sappiamo di recente con l’introduzione del Decreto Trasparenza, il datore di lavoro è obbligato nei riguardi dei dipendenti, e dei lavoratori in generale, a descrivere in maniera analitica - per il tramite di un’apposita informativa - le modalità di utilizzo e i parametri su cui si fonda l’algoritmo che regola il funzionamento del sistema automatizzato introdotto in azienda.

Spesso, in questi casi, ci troviamo di fronte ai lavoratori cosiddetti “rider”.

Con l’Ordinanza del 3 aprile 2023 il Tribunale di Palermo, che ha disciplinato un contenzioso vertente appunto tra un “rider” e la rispettiva impresa, ha chiarito che tale informativa non va soltanto trasmessa ad ogni singolo lavoratore e/o dipendente ma anche alle organizzazioni sindacali richiedenti e, dunque, la mancata consegna di tale documento alle rappresentanze dei lavoratori costituisce il reato di “condotta anti-sindacale” commesso dall’azienda ai sensi dell’ex art. 28 della Legge n. 300 del 1970.

Il Giudice in questione ha motivato la propria sentenza richiamando la giurisprudenza che ha sancito l’applicabilità ai collaboratori etero-organizzati di tutte le tutele previste per i dipendenti comprensive anche delle tutele di derivazione processuale. Così facendo, l’azienda si è vista eccepire la tesi secondo cui per sé non vigeva l’operatività dell’articolo 1-bis del Decreto Trasparenza.

Pertanto, l’impresa in questione viene condannata a fornire l’informativa in questione anche ai sindacati (anche alle eventuali R.S.A. oppure R.S.U. presenti in azienda) dei lavoratori - qualora ne facciano esplicita richiesta - precisando, quindi, che tale ulteriore obbligo non sostituisce quello inerente la consegna di tale documento ad ogni singolo prestatore di lavoro, bensì, si tratta di comportamento che si cumula con l’altro.